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Nuove regole per il rilascio dei certificati

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Nuove regole per il rilascio dei certificati
Tassonomia argomenti: 
Data Articolo: 
Venerdì, 27 Novembre, 2020 - 14:34
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Dal 2012 niente più richieste di certificati ai cittadini ma solo autocertificazioni obbligatorie

Dal 1 gennaio 2012 cambiano le regole per i rilasci dei certificati - certificati solo nei rapporti tra privati.

  • Sui certificati ci sarà la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
  • Non si potrà più autocertificare la proroga della validità dei certificati presentati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici.
  • È disposto l'obbligo di acquisire d'ufficio non più certificati, ma le notizie atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, comprese quelle relative alla regolare contributiva.
    • se, ad esempio, l'INPS richiedeva uno stato di famiglia al cittadino, era il cittadino a procurarsi il certificato, ora non più: il cittadino dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesterà il suo stato di famiglia, sarà poi l'INPS a provvedere alla verifica delle dichiarazioni presentate.

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Rischi per il cittadino: procedimento penale se dichiara il falso.

In sostanza i certificati e gli atti di notorietà, non potendo essere rilasciati per uso di altra Pubblica Amministrazione, devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. A seguito delle modifiche al DPR 445/2000 art. 15 Legge 12/11/2011 n. 183 in vigore dal 01/01/2012, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46/47.

I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità e fatti non soggetti a modificazione (es. nascita, decesso) hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio (se disposizioni di legge non prevedono altra scadenza).

Costituisce violazione dei doveri di ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni della legge n. 183 del 12/11/2011.

Non vengono modificate le norme relative all'imposta di bollo e diritti di segreteria e le esenzioni valgono per tutto ciò che non è "certificazione", come le autentiche di firme e le copie conformi.

In sintesi:

  • il cittadino ha diritto a richiedere ed ottenere i certificati dalle Amministrazioni certificanti, questi verranno rilasciati in bollo ed avranno la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi;
  • il cittadino potrà avvalersi, comunque, di certificazioni e delle relative esenzioni previste per usi non contemplati nella nuova dissezione di legge (tabella B DPR 642 26/10/1972) ossia:
    • certificati da produrre agli uffici giudiziari: adozione, divorzio, separazione, processo penale, etc...
    • certificati da produrre a privati: associazioni ONLUS, associazioni sportive affiliate al CONI, datori di lavoro, borse di studio presso enti privati, certificati uso successione per notai o istituti di credito.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica, si prega di visitare questa pagina.

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Informazioni Ultima modifica: 05/01/2021 - 14:36